Bozza di Trattato sul divieto delle armi nucleari

Presentato dalla Presidente della Conferenza

Gli Stati Parte del presente trattato, 

Determinati a contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite,

Profondamente preoccupati delle catastrofiche conseguenze umanitarie che deriverebbero da qualsiasi uso di armi nucleari, e riconoscendo la conseguente necessità di eliminare completamente tali armi, come l’unico modo per garantire che le armi nucleari non vengano mai più utilizzate in nessun caso,

Tenendo conto dei rischi derivanti dalla continua esistenza di armi nucleari, inclusa qualsiasi detonazione accidentale di armi nucleari, per errore di calcolo o di progetto, e sottolineando che questi rischi riguardano la sicurezza di tutta l’umanità e che tutti gli Stati condividono la responsabilità di impedire qualsiasi uso delle armi nucleari,

Consapevoli che le conseguenze catastrofiche delle armi nucleari non possono essere adeguatamente affrontate, trascendono le frontiere nazionali, comportano gravi implicazioni per la sopravvivenza umana, l’ambiente, lo sviluppo socioeconomico, l’economia globale, la sicurezza alimentare e la salute delle generazioni attuali e future e hanno un impatto sproporzionato sulle donne e sulle bambine, anche come conseguenza delle radiazioni ionizzanti,

Riconoscendo gli imperativi etici per il disarmo nucleare e l’urgenza di raggiungere e mantenere un mondo libero da armi nucleari, un bene pubblico globale del più alto ordine, che serve sia gli interessi di sicurezza nazionali che collettivi,

Consapevoli delle inaccettabili sofferenze e danni alle vittime dell’uso di armi nucleari (hibakusha), nonché di coloro che sono colpiti dai test delle armi nucleari,

Riconoscendo l’impatto sproporzionato delle attività delle armi nucleari sulle popolazioni indigene,

Ribadendo la necessità che tutti gli Stati rispettino sempre il diritto internazionale applicabile, compresi il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale dei diritti umani,

Basandosi sui princìpi e sulle norme del diritto umanitario internazionale, in particolare: il principio che il diritto delle parti di un conflitto armato di scegliere metodi o mezzi di guerra non è illimitato; la regola di distinzione; il divieto di attacchi indiscriminati; le regole sulla proporzionalità e sulle precauzioni in attacco; il divieto di utilizzare armi che causino lesioni superflue o sofferenze inutili e le norme per la protezione dell’ambiente naturale,

Considerando che qualsiasi uso di armi nucleari sarebbe contrario alle norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati, in particolare i principi e le norme del diritto umanitario internazionale,

Riaffermando che qualsiasi uso di armi nucleari sarebbe anche ripugnante rispetto ai princìpi dell’umanità e ai dettami della coscienza pubblica,

Ricordando che, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, gli Stati devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, o in qualsiasi altro modo incoerente con le Finalità delle Nazioni Unite, e che la creazione e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali devono essere promossi spostando nella misura minima possibile sugli armamenti le risorse umane ed economiche mondiali,

Ricordando anche la prima risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottata il 24 gennaio 1946, e le successive risoluzioni che richiedono l’eliminazione delle armi nucleari,

Preoccupati per la lentezza del disarmo nucleare, per il continuo fare affidamento alle armi nucleari nei concetti, nelle dottrine e nelle politiche militari di sicurezza e per lo spreco di risorse economiche e umane in programmi per la produzione, la manutenzione e la modernizzazione delle armi nucleari,

Riconoscendo che un divieto giuridicamente vincolante delle armi nucleari costituisce un importante contributo al raggiungimento e al mantenimento di un mondo privo di armi nucleari, compresa l’eliminazione irreversibile, verificabile e trasparente delle armi nucleari e determinato ad agire in tal senso,

Determinati ad agire al fine di raggiungere effettivi progressi verso il disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale rigoroso ed efficace,

Riaffermando che esiste l’obbligo di perseguire in buona fede e concludere negoziati che conducano al disarmo nucleare in tutti i suoi aspetti sotto un controllo internazionale rigoroso ed efficace,

Ribadendo inoltre che l’attuazione completa ed efficace del Trattato di Non-Proliferazione delle armi nucleari, che costituisce la pietra angolare del disarmo nucleare e del regime di non proliferazione, ha un ruolo fondamentale per promuovere la pace e la sicurezza internazionali,

Riconoscendo l’importanza fondamentale del CTBT – Trattato di bando complessivo dei test nucleari – e del suo regime di verifica come elemento essenziale del regime di disarmo nucleare e non proliferazione,

Ribadendo la convinzione che l’istituzione di zone riconosciute a livello internazionale libere da armi nucleari (NWFZ) sulla base di accordi liberamente raggiunti tra gli Stati della regione interessata esalta la pace e la sicurezza globali e regionali, rafforza il regime di non proliferazione nucleare e contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo del disarmo nucleare,

Sottolineando che nulla nel presente Trattato dovrà essere interpretato in un senso che incida sul diritto inalienabile dei suoi Stati Parte a sviluppare la ricerca, la produzione e l’uso dell’energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazione,

Riconoscendo che la pari, piena ed efficace partecipazione delle donne e degli uomini costituisce un fattore essenziale per la promozione e il conseguimento di pace e  sicurezza sostenibili e impegnata a sostenere e rafforzare l’effettiva partecipazione delle donne al disarmo nucleare,

Riconoscendo altresì l’importanza dell’educazione alla pace e al disarmo in tutti i suoi aspetti e l’importanza di creare consapevolezza sui rischi e sulle conseguenze delle armi nucleari per le generazioni presenti e future e impegnarsi nella diffusione dei princìpi e delle norme del presente Trattato,

Sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nell’avanzamento dei princìpi dell’umanità come dimostrato dalla richiesta di eliminazione totale delle armi nucleari e riconoscendo gli sforzi a tal fine intrapresi dalle Nazioni Unite, dal Movimento internazionale della Croce Rossa e dal Mezzaluna Rossa, da altre organizzazioni internazionali e regionali, organizzazioni non governative, leader religiosi, parlamentari, accademici e dagli hibakusha,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Divieti

Ciascuno Stato Parte si impegna, in qualsiasi circostanza, a non:

(a) Sviluppare, testare, produrre, produrre, oppure acquisire, possedere o possedere riserve di armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari;

(b) Trasferire a qualsiasi destinatario qualunque arma nucleare o altri dispositivi esplosivi nucleari o il controllo su tali armi o dispositivi esplosivi, direttamente o indirettamente;

(c) Ricevere il trasferimento o il controllo delle armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari, direttamente o indirettamente;

(d) Utilizzare o minacciare l’uso di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari;

(e) Assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi modo, qualcuno ad impegnarsi in una qualsiasi attività che sia vietata a uno Stato Parte del presente Trattato;

(f) Ricercare o ricevere assistenza, in qualsiasi modo, da chiunque per commettere qualsiasi attività che sia vietata a uno Stato Parte del presente Trattato;

(g) Consentire qualsiasi dislocazione, installazione o diffusione di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari sul proprio territorio o in qualsiasi luogo sotto la propria giurisdizione o controllo.

Articolo 2 

Dichiarazioni

  1. Ciascuno Stato Parte sottopone al Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Trattato per tale Stato Parte, una dichiarazione nella quale:

(a) Dichiara se ha detenuto, posseduto o controllato qualsiasi arma nucleare o altri dispositivi esplosivi nucleari e eliminato il programma relativo alle armi nucleari, compresa l’eliminazione o la conversione irreversibile di tutte le strutture collegate alle armi nucleari, prima dell’entrata in vigore del presente Trattato in tale Stato Parte;

(b) In deroga all’Articolo 1, lettera (a), dichiara se detiene, possiede o controlla qualsiasi arma nucleare o altri dispositivi esplosivi nucleari;

(c) In deroga all’Articolo 1, lettera (g), dichiara se nel proprio territorio o in qualsiasi luogo sotto la propria giurisdizione o controllo esistono armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari che sono detenuti, posseduti o controllati da un altro Stato.

  1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmette tutte le dichiarazioni ricevute agli Stati Parte.

Articolo 3 

Garanzie

  1. Ciascuno Stato Parte cui non si applica l’Articolo 4, paragrafi 1 o 2, deve mantenere, come minimo, gli obblighi di salvaguardia dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica in vigore al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato, fatta salvo qualsiasi altro strumento pertinente che possa essere adottato in futuro.
  1. Ciascuno Stato Parte cui non si applica l’Articolo 4, paragrafi 1 o 2, che non lo abbia ancora fatto, deve concludere con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica e mettere in vigore un Accordo di Salvaguardia Globale (INFCIRC/153 corretto). Il negoziato di tale accordo inizierà entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Trattato per tale Stato Parte. L’accordo deve entrare in vigore entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato per tale Stato Parte. Ciascuno Stato Parte deve quindi mantenere tali obblighi, fatto salvo qualsiasi altro strumento pertinente che possa essere adottato in futuro.

Articolo 4

Verso la totale eliminazione delle armi nucleari

  1. Ciascuno Stato Parte che dopo il 7 luglio 2017 abbia detenuto, posseduto o controllato armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari e abbia eliminato il programma relativo alle armi nucleari, compresa l’eliminazione o la conversione irreversibile di tutte le strutture correlate alle armi nucleari prima dell’entrata in vigore di questo Trattato per tale Stato Parte, coopererà con l’autorità internazionale competente designata ai sensi del paragrafo 6 del presente Articolo per verificare l’eliminazione irreversibile del proprio programma relativo alle armi nucleari. L’autorità internazionale competente deve riferire agli Stati Parte. Tale Stato Parte deve concludere un accordo di salvaguardia con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica sufficiente a fornire una garanzia credibile della non deviazione di materiale nucleare dichiarato da attività nucleari pacifiche, e dell’assenza di materiale nucleare o attività non dichiarate nello Stato Parte nel suo complesso . Il negoziato di tale accordo deve iniziare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Trattato per tale Stato Parte. L’accordo dovrà entrare in vigore non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato per tale Stato Parte. Tale Stato Parte deve, in seguito, mantenere come minimo questi obblighi di salvaguardia, fatto salvo qualsiasi altro strumento pertinente che possa essere adottato in futuro.
  1. Ciascuno Stato Parte che, in deroga all’Articolo 1, lettera a), detiene, possiede o controlla qualsiasi arma nucleare o altri dispositivi esplosivi nucleari, deve immediatamente rimuoverli dallo stato operativo e distruggerli non appena possibile, ma non oltre un termine da determinare durante la prima Riunione degli Stati Parte, in conformità a un piano giuridicamente vincolante e con scadenza per l’eliminazione verificata e irreversibile del programma sulle armi nucleari di tale Stato Parte, compresa l’eliminazione o la conversione irreversibile di tutte le strutture connesse con le armi nucleari. Lo Stato Parte, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Trattato per tale Stato Parte, presenta il piano agli Stati Parte o ad un’autorità internazionale competente designata dagli Stati Parte. Tale piano sarà quindi negoziato con l’autorità internazionale competente che lo sottopone alla successiva riunione degli Stati Parte o alla Conferenza di riesame, a seconda di quale sia prevista per prima, per l’approvazione in conformità con le sue regole procedurali.
  1. Uno Stato Parte cui si applica il paragrafo 2, deve concludere un accordo di salvaguardia con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica sufficiente a fornire garanzia credibile della non deviazione del materiale nucleare dichiarato da attività nucleari pacifiche, e dell’assenza di materiale nucleare o attività non dichiarate nello Stato nel suo complesso. Il negoziato di tale accordo dovrà iniziare non più tardi della data di esecuzione del piano di cui al paragrafo 2. L’accordo deve entrare in vigore entro diciotto mesi dalla data di avvio dei negoziati. Tale Stato Parte deve, in seguito, mantenere come minimo questi obblighi di salvaguardia, fatto salvo qualsiasi altro strumento pertinente che possa essere adottato in futuro. A seguito dell’entrata in vigore dell’accordo di cui al presente paragrafo, lo Stato Parte sottopone al Segretario Generale delle Nazioni Unite una dichiarazione definitiva secondo la quale ha adempiuto gli obblighi derivanti dal presente Articolo.
  1. In deroga agli Articoli 1, lettera b) e 1 g), ciascuno Stato Parte che dispone di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari nel proprio territorio o in qualsiasi luogo sotto la propria giurisdizione o controllo che sono posseduti o controllati da un altro Stato, deve assicurare la rapida rimozione di tali armi, il più presto possibile ma non oltre un termine da stabilire dalla prima Riunione degli Stati Parte. In seguito all’eliminazione di tali armi o di altri dispositivi esplosivi, lo Stato Parte sottopone al Segretario Generale delle Nazioni Unite la dichiarazione di aver rispettato gli obblighi derivanti dal presente Articolo.
  1. Ciascuno Stato Parte a cui si applica questo Articolo deve riferire ad ogni Riunione degli Stati Parte e di ciascuna Conferenza di riesame i progressi compiuti nell’attuazione degli obblighi derivanti dal presente Articolo, fino al momento in cui sono adempiuti.
  1. Gli Stati Parte designano un’autorità o più autorità internazionali competenti per negoziare e verificare l’eliminazione irreversibile dei programmi di armi nucleari, compresa l’eliminazione o la conversione irreversibile di tutti gli impianti correlati alle armi nucleari conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente Articolo. Nel caso in cui tale designazione non sia stata effettuata prima dell’entrata in vigore del presente Trattato per uno Stato Parte cui si applicano i paragrafi 1 o 2 del presente Articolo, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca una riunione straordinaria degli Stati Parte per prendere le decisioni che possono essere richieste.

Articolo 5

Attuazione nazionale

  1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per attuare gli obblighi derivanti dal presente Trattato.
  1. Ciascuno Stato Parte adotta tutte le opportune misure legali, amministrative e altre misure, tra cui l’imposizione di sanzioni penali, per prevenire e sopprimere qualsiasi attività, vietata a uno Stato Parte dal presente Trattato, intrapresa da persone o sul territorio di sua competenza o controllo.

Articolo 6

Assistenza alle vittime e bonifica ambientale

  1. Ciascuno Stato Parte, con rispetto verso gli individui soggetti alla sua giurisdizione colpiti dall’uso o dalla sperimentazione di armi nucleari, in conformità con la legge internazionale applicabile ai diritti umani e umanitari, fornisce adeguata assistenza con attenzione all’età e al genere, senza discriminazione, comprese le cure mediche, la riabilitazione e il sostegno psicologico, nonché assicura l’inclusione sociale ed economica.
  1. Ciascuno Stato Parte, con rispetto delle aree sotto la sua giurisdizione o controllo che sono state contaminate a seguito di attività relative alla sperimentazione o all’utilizzo di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari, prende le misure necessarie e appropriate per la bonifica ambientale delle zone così contaminate.
  1. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i doveri e gli obblighi di qualsiasi altro Stato ai sensi del diritto internazionale o degli accordi bilaterali.

Articolo 7

Cooperazione e assistenza internazionale

  1. Ciascuno Stato Parte collabora con altri Stati Parte per facilitare l’attuazione del presente Trattato.
  1. Nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Trattato, ciascuno Stato Parte ha il diritto di chiedere e ricevere assistenza, laddove possibile, da altri Stati Parte.
  1. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo, fornisce assistenza tecnica, materiale e finanziaria agli Stati Parte colpiti dall’uso o dalla sperimentazione delle armi nucleari, per promuovere l’attuazione del presente Trattato.
  1. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo, fornisce assistenza alle vittime dell’uso o della sperimentazione di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari.
  1. L’assistenza ai sensi del presente Articolo può essere fornita, tra l’altro, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali o organizzazioni o istituzioni  non governative o il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale della Croce Rossa e le Società della Mezzaluna Rossa, le società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa o su base bilaterale.
  1. Fatta salva qualsiasi altra obbligazione o obbligo che può sussistere nel diritto internazionale, uno Stato Parte che ha utilizzato o sperimentato armi nucleari o qualsiasi altro dispositivo esplosivo nucleare ha la responsabilità di fornire un’adeguata assistenza agli Stati Parte interessati, ai fini dell’assistenza alle vittime e della bonifica ambientale.

Articolo 8

Riunione/incontro degli Stati Parte

1. Gli Stati Parte si riuniscono regolarmente per esaminare e, se necessario, adottare decisioni in merito a qualsiasi questione riguardo all’applicazione o all’attuazione del presente Trattato, conformemente alle disposizioni rilevanti, e alle ulteriori misure di disarmo nucleare, compreso:

(a) L’attuazione e lo status del presente trattato;

(b) Misure per l’eliminazione verificata, sottoposta a scadenza e irreversibile dei programmi sulle armi nucleari, compresi i protocolli addizionali al presente Trattato;

(c) Qualsiasi altra questione ai sensi di e conforme alle disposizioni del presente Trattato.

2. La prima riunione degli Stati Parte è convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato. Ulteriori riunioni degli Stati Parte sono convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite su base biennale, salvo diversa convenzione degli Stati Parte. La riunione degli Stati Parte adotta il proprio regolamento procedurale alla sua prima sessione. In attesa della loro adozione, si applicano le norme procedurali della Conferenza delle Nazioni Unite per negoziare uno strumento giuridicamente vincolante per vietare le armi nucleari, portando alla loro totale eliminazione.

3. Le riunioni straordinarie degli Stati Parte saranno convocate, se del caso, dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, su richiesta scritta di ciascuno Stato Parte, a condizione che tale richiesta sia sostenuta da almeno un terzo degli Stati Parte.

4. Dopo un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca una conferenza per riesaminare l’operato del Trattato e i progressi compiuti nel conseguimento degli scopi del presente Trattato. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca ulteriori conferenze di revisione a intervalli di cinque anni con lo stesso obiettivo, salvo diversa convenzione degli Stati Parte.

5. Gli Stati che non sono parte di questo Trattato, nonché i soggetti interessati del sistema delle Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali interessate, organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative interessate sono invitate a partecipare alle riunioni degli Stati Parte e alle conferenze di riesame come osservatori.

Articolo 9 

Costi

1. I costi delle riunioni degli Stati Parte, delle conferenze di riesame e delle riunioni straordinarie degli Stati Parte sono a carico degli Stati Parte e degli Stati che non sono parte di questo Trattato che partecipano ad esse come osservatori, in conformità alla scala di valutazione adeguata delle Nazioni Unite.

2. I costi sostenuti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite nell’ambito delle dichiarazioni di cui agli Articoli 2, delle relazioni a norma dell’Articolo 4 e delle proposte di modifica a norma dell’Articolo 10 del presente Trattato, sono a carico degli Stati Parte in conformità alla scala di valutazione adeguata delle Nazioni Unite.

3. I costi relativi all’attuazione delle misure di verifica di cui all’Articolo 4, nonché i costi relativi alla distruzione di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari e l’eliminazione di programmi sulle armi nucleari, compresa l’eliminazione o la conversione di tutte le armi nucleari dovrebbero essere a carico degli Stati Parte cui si applicano.

Articolo 10 

Emendamenti

  1. In qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, qualsiasi Stato Parte può proporre modifiche al Trattato stesso. Il testo di un emendamento proposto viene comunicato al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che lo trasmette a tutti gli Stati Parte e chiede il loro parere sull’opportunità di considerare la proposta. Se la maggioranza degli Stati Parte notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite ,al più tardi 90 giorni dopo la sua diffusione, il proprio aggiuntivo sostegno alla proposta, la proposta sarà considerata nella successiva riunione degli Stati Parte o nella conferenza di revisione, qualsiasi delle due avvenga prima.
  1. Una riunione degli Stati Parte o una conferenza di riesame può concordare emendamenti che saranno adottati con un voto positivo della maggioranza dei due terzi degli Stati Parte. Il Depositario comunica ogni emendamento adottato a tutti gli Stati Parte.
  1. L’emendamento entra in vigore per ciascuno Stato Parte che deposita lo strumento di ratifica o accettazione dell’emendamento, novanta giorni dopo il deposito di tali strumenti di ratifica o di accettazione da parte della maggioranza degli Stati Parte al momento dell’adozione. Successivamente, entrerà in vigore per qualsiasi altro Stato Parte novanta giorni dopo il deposito del suo strumento di ratifica o accettazione dell’emendamento.

Articolo 11

Risoluzione delle controversie

  1. In caso di controversia tra due o più Stati Parte in relazione all’interpretazione o all’applicazione del presente Trattato, le parti interessate si consultano, in vista della soluzione della controversia mediante negoziati o con altri mezzi pacifici, conformemente all’Articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite.
  1. La riunione degli Stati Parte può contribuire alla risoluzione della controversia, anche offrendo la propria assistenza, invitando gli Stati Parte interessati ad avviare la procedura di accordo di loro scelta e raccomandando un termine per ogni procedura concordata, conformemente alle disposizioni rilevanti del presente Trattato e della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 12 

Universalità

Ciascuno Stato Parte incoraggia gli Stati che non sono parte del presente Trattato a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire al Trattato, con l’obiettivo dell’adesione universale al presente Trattato da parte di tutti gli Stati.

Articolo 13 

Firma

Il presente Trattato è aperto alla firma per tutti gli Stati presso la sede delle Nazioni Unite di New York dal 20 settembre 2017.

Articolo 14

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

Il presente Trattato è soggetto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione da parte degli Stati firmatari. Il Trattato è aperto all’adesione.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Il presente Trattato entrerà in vigore 90 giorni dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato che deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente trattato entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui tale Stato ha depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 16

Riserve

Gli Articoli del presente Trattato non sono soggetti a riserve.

Articolo 17

Durata e ritiro

1. Il presente trattato è di durata illimitata.

2. Ciascuno Stato Parte, nell’esercizio della propria sovranità nazionale, ha il diritto di ritirarsi da questo Trattato se decide che eventi straordinari legati all’oggetto del trattato abbiano compromesso gli interessi supremi del suo paese. Deve notificare tale ritiro al Depositario. Tale avviso deve includere una dichiarazione degli eventi straordinari che ritenga di aver compromesso i suoi supremi interessi.

3. Tale ritiro avrà effetto solo dodici mesi dopo la data di ricezione della notifica di recesso dal depositario. Se, tuttavia, alla scadenza di tale periodo di dodici mesi, lo Stato Parte ritirato è parte di un conflitto armato, lo Stato Parte continuerà ad essere vincolato dagli obblighi derivanti dal presente trattato e da eventuali protocolli aggiuntivi finché non sia più parte di un conflitto armato.

Articolo 18

Rapporti con altri accordi

L’attuazione del presente Trattato non pregiudica gli obblighi assunti dagli Stati Parti per quanto riguarda gli accordi internazionali esistenti di cui sono parte, laddove tali obblighi siano coerenti con il trattato.

Articolo 19

Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato come Depositario di questo Trattato.

Articolo 20

Testi autentici

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Trattato sono ugualmente autentici.

FATTO a New York, questo sette luglio, duemila e diciassette.